Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole
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Operazioni di società ed enti esteri
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inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti
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Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri
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1. Azioni, obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa e relative girate.
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4. L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone
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Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili
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VI) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'art. 9 della tabella.
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1. Atti propri delle società ed enti di cui all'art. 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e
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1. L'imposta dovuta sulle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite di contratti di locazione ed affitto di beni immobili esistenti nel
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1. La registrazione, eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma
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1. Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui
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3. Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello
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2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di
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1. Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di
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2. L'ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell'art. 16 ed i modelli di cui all'art. 17 e, trascorsi dieci anni
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1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione
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1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine
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2. La pena pecuniaria è raddoppiata se il valore definitivamente accertato è superiore al doppio di quello dichiarato ed è ridotta ad un sesto del
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I) Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - sempreché non siano adatti
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1. Sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; atti
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5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed
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successivo. La proprietà ed i diritti reali su immobili o beni mobili registrati si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento
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Stato; b) i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art. 3; c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell'art. 4; d) gli atti formati
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. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui
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postale di cui al comma 1 ed è approvato lo speciale modello di versamento sul quale devono essere indicati il nome del richiedente, la natura dell'atto
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valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa, al
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trimestre dalla delibera, entro venti giorni successivi alla scadenza del trimestre ed entro venti giorni dal decorso di ogni successivo trimestre per
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1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre